Art. 14

Operazioni ricorrenti

In vigore dal 27 nov 2017
Operazioni ricorrenti 1.   I prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente quando un pagatore crea, modifica o dispone per la prima volta una serie di operazioni ricorrenti dello stesso importo e a favore dello stesso beneficiario. 2.   I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente, a condizione di rispettare gli obblighi generali di autenticazione, per l'avvio di tutte le operazioni di pagamento successive incluse nella serie di operazioni di pagamento di cui al paragrafo 1.
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Operazioni ricorrenti (Art. 14 Regolamento (UE) 2018/389) — Testo vigente | Portale Normativo