Art. 37 · Riesame

Art. 37

Riesame

In vigore dal 27 nov 2017
Riesame Fatto salvo l'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, entro il 14 marzo 2021, l'ABE riesamina i tassi di frode di cui all'allegato del presente regolamento, come pure le esenzioni concesse a norma dell', paragrafo 6, in relazione alle interfacce dedicate e, se del caso, presenta un progetto di aggiornamenti alla Commissione, conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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