Art. 5
Mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4
In vigore dal 21 nov 2017
Mancato rispetto delle condizioni di cui all'
1. Gli Stati membri classificati conformi alle norme di cui all', paragrafo 2, non hanno più diritto di applicare le misure sanitarie preventive ai cani introdotti nel loro territorio se:
a)
la condizione di cui all', paragrafo 1, lettera a), non è più soddisfatta; o
b)
è stata individuata la presenza di almeno una volpe selvatica durante il periodo di osservazione di dodici mesi di cui all', paragrafo 1, lettera b), e lo Stato membro interessato non ha presentato alla Commissione una domanda che documenti il rispetto delle norme di classificazione di cui all', paragrafo 3, lettera c), per la totalità o per parti del suo territorio; o
c)
la relazione di cui all', paragrafo 1, lettera c), non è stata trasmessa alla Commissione entro il termine previsto.
2. Gli Stati membri classificati conformi alle norme di cui all', paragrafo 3, non hanno più diritto di applicare le misure sanitarie preventive ai cani introdotti nel loro territorio o in parti del loro territorio se:
a)
una delle condizioni di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), non è più soddisfatta; o
b)
sono stati individuati casi di infezione da Echinococcus multilocularis in ospiti definitivi selvatici durante i periodi di sorveglianza di cui all', paragrafo 2, lettera d); o
c)
la relazione di cui all', paragrafo 2, lettera e), non è stata trasmessa alla Commissione entro il termine previsto.
3. Gli Stati membri classificati conformi alle norme di cui all', paragrafo 4, non hanno più diritto di applicare le misure sanitarie preventive ai cani introdotti nel loro territorio o in parti del loro territorio se:
a)
una delle condizioni di cui all', paragrafo 3, lettere a) e b) e lettera c), punto i), non è più soddisfatta; o
b)
sono stati individuati casi di infezione da Echinococcus multilocularis in ospiti definitivi selvatici durante i periodi di sorveglianza di cui all', paragrafo 3, lettera c), punto ii); o
c)
la relazione di cui all', paragrafo 3, lettera c), punto iii), non è stata trasmessa alla Commissione entro il termine previsto; o
d)
il programma di eradicazione obbligatoria di cui all', paragrafo 4, è terminato e lo Stato membro interessato non ha presentato alla Commissione una domanda che documenti il rispetto delle norme di classificazione di cui all', paragrafo 3, lettera c), per la totalità o per parti del suo territorio.
4. Ove si verifichi uno dei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adegua l'elenco degli Stati membri di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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