Art. 4

Condizioni da rispettare per conservare il diritto di applicare le misure sanitarie preventive

In vigore dal 21 nov 2017
Condizioni da rispettare per conservare il diritto di applicare le misure sanitarie preventive 1.   Gli Stati membri classificati conformi alle norme di cui all', paragrafo 2, per la totalità del loro territorio conservano il diritto di applicare le misure sanitarie preventive purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) attuano un programma di osservazione nazionale volto a individuare la presenza di volpi comuni selvatiche; b) notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l'individuazione della presenza di volpi comuni selvatiche nel corso di ciascun periodo di osservazione di dodici mesi; c) comunicano alla Commissione i risultati del loro programma di nazionale di cui alla lettera a) entro il 31 maggio successivo alla fine di ciascun periodo di osservazione di dodici mesi. 2.   Gli Stati membri classificati conformi alle norme di cui all', paragrafo 3, per la totalità o per parti del loro territorio conservano il diritto di applicare le misure sanitarie preventive purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) dispongono di regole che rendono obbligatoria, conformemente alla legislazione nazionale, la notifica dei casi di infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici; b) dispongono di un sistema di individuazione rapida dei casi di infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici; c) attuano un programma di sorveglianza specifico per l'agente patogeno negli ospiti definitivi selvatici, elaborato e realizzato conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I; d) notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l'individuazione del parassita Echinococcus multilocularis in campioni prelevati da ospiti selvatici definitivi nel corso di ciascun periodo di sorveglianza di dodici mesi; e) comunicano alla Commissione i risultati del loro programma di sorveglianza specifico per l'agente patogeno di cui alla lettera c) entro il 31 maggio successivo alla fine di ciascun periodo di sorveglianza di dodici mesi. 3.   Gli Stati membri classificati conformi alle norme di cui all', paragrafo 4, per la totalità o per parti del loro territorio conservano il diritto di applicare le misure sanitarie preventive per non più di cinque periodi consecutivi di dodici mesi, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) dispongono di regole che rendono obbligatoria, conformemente alla legislazione nazionale, la notifica dei casi di infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici; b) dispongono di un sistema di individuazione rapida dei casi di infezione da Echinococcus multilocularis negli ospiti definitivi selvatici; c) dopo i primi due periodi di sorveglianza consecutivi di dodici mesi che seguono l'inizio del programma di eradicazione obbligatoria di cui all', paragrafo 4, i) attuano un programma di sorveglianza specifico per l'agente patogeno negli ospiti definitivi selvatici, elaborato e realizzato conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I; ii) notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l'individuazione del parassita Echinococcus multilocularis in campioni prelevati da ospiti selvatici definitivi nel corso di ciascun periodo di sorveglianza di dodici mesi; iii) comunicano alla Commissione i risultati del loro programma di sorveglianza specifico per l'agente patogeno di cui al punto i) entro il 31 maggio successivo alla fine di ciascun periodo di sorveglianza di dodici mesi. 4.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 3 conservano il diritto di applicare le misure sanitarie preventive dopo non più di cinque periodi di sorveglianza consecutivi di dodici mesi se hanno presentato alla Commissione una domanda che documenti il rispetto delle norme di classificazione di cui all', paragrafo 3, lettera c), per la totalità o per parti del loro territorio e se la Commissione ha accertato, conformemente all', che sono conformi a tali norme per la totalità o per parti del loro territorio.
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