Art. 3

Diritto di applicare misure sanitarie preventive

In vigore dal 21 nov 2017
Diritto di applicare misure sanitarie preventive 1.   In seguito all'esame della domanda di uno Stato membro a norma dell', paragrafo 1, la Commissione stabilisce se detto Stato membro rispetta le norme per la classificazione per quanto riguarda la totalità o parti del suo territorio e, ove sia conforme, include detto Stato membro o parti del suo territorio nell'apposito elenco che deve essere istituito secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 576/2013. 2.   Uno Stato membro o le parti del suo territorio inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 1 possono applicare le misure sanitarie preventive previste dal presente regolamento.
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