Art. 7

Deroga all'applicazione delle misure sanitarie preventive

In vigore dal 21 nov 2017
Deroga all'applicazione delle misure sanitarie preventive 1.   In deroga all', uno Stato membro di cui all' autorizza nel suo territorio o in parti del suo territorio i movimenti a carattere non commerciale di cani non sottoposti alle misure sanitarie preventive purché tali animali siano trasferiti direttamente: a) dal territorio di un altro Stato membro di cui all' che rispetta le norme di classificazione stabilite all', paragrafo 2, per la totalità del suo territorio; o b) dal territorio o parte del territorio di un altro Stato membro di cui all' che rispetta le norme di classificazione stabilite all', paragrafo 3, per la totalità o per parte del suo territorio; 2.   In deroga all', paragrafo 2, uno Stato membro di cui all' può autorizzare nel suo territorio o in parti del suo territorio i movimenti a carattere non commerciale di cani sottoposti alle misure sanitarie preventive stabilite: a) all', paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera a), almeno due volte a un intervallo massimo di 28 giorni e il trattamento è successivamente ripetuto a intervalli regolari non superiori a 28 giorni; b) all', paragrafi 3 e 4, non meno di 24 ore prima della data di entrata e non più di 28 giorni prima della data di uscita dallo Stato membro di cui all' nel qual caso i cani devono entrare e uscire da detto Stato membro attraverso uno dei punti di entrata designati dallo Stato membro ai fini dei controlli previsti all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013. 3.   Gli Stati membri di cui che si avvalgono della deroga prevista al paragrafo 2 stabiliscono le condizioni per il controllo di tali movimenti e le rendono pubbliche.
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