Art. 5

Determinazione del trattamento effettivo di azionisti e creditori in caso di risoluzione

In vigore dal 14 nov 2017
Determinazione del trattamento effettivo di azionisti e creditori in caso di risoluzione 1.   Il perito individua tutti i crediti in essere dopo la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e l'applicazione di eventuali azioni di risoluzione, e assegna tali crediti alle persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione. Ad eccezione dei casi in cui le persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione ricevono un indennizzo in contanti a seguito della risoluzione, il perito determina il loro trattamento effettivo conformemente ai paragrafi da 2 a 4. 2.   Se le persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione ricevono un indennizzo sotto forma di capitale a seguito della risoluzione, il perito determina il loro trattamento effettivo fornendo una stima del valore totale delle azioni cedute o emesse come corrispettivo a favore dei detentori di strumenti di capitale convertiti o dei creditori soggetti a bail-in. Tale stima può essere basata sul prezzo di mercato valutato ricavato applicando metodologie di valutazione generalmente accettate. 3.   Se le persone fisiche e giuridiche che erano azionisti e creditori dell'entità alla data della decisione di risoluzione ricevono un indennizzo sotto forma di titoli di debito a seguito della risoluzione, il perito stabilisce il trattamento effettivo tenendo conto di fattori quali le variazioni dei flussi di cassa contrattuali risultanti dalla svalutazione o conversione, o dell'applicazione di altre azioni di risoluzione, nonché del tasso di attualizzazione pertinente. 4.   Per qualsiasi credito in essere, il perito può tener conto, ove disponibili e unitamente ai fattori di cui ai paragrafi 2 e 3, dei prezzi osservati sui mercati attivi per strumenti identici o analoghi emessi dall'entità soggetta a risoluzione o da altre entità analoghe.
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Determinazione del trattamento effettivo di azionisti e creditori in caso di risoluzione (Art. 5 Regolamento (UE) 2018/344) — Testo vigente | Portale Normativo