Art. 3
Elementi della valutazione
In vigore dal 14 nov 2017
Elementi della valutazione
Al fine di determinare se sussiste una differenza di trattamento ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, il perito valuta:
a)
il trattamento o la pertinente garanzia di deposito che gli azionisti e i creditori nei confronti dei quali sono state effettuate azioni di risoluzione avrebbero ricevuto se l'entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza alla data della decisione di risoluzione, senza tener conto di un eventuale sostegno finanziario pubblico straordinario;
b)
il valore dei crediti ristrutturati in seguito all'applicazione dello strumento del bail-in o di altri poteri e strumenti di risoluzione, o degli altri proventi ricevuti da azionisti e creditori alla data o alle date di trattamento effettivo, attualizzato alla data della decisione di risoluzione se ritenuto necessario per consentire un raffronto equo con il trattamento di cui alla lettera a);
c)
se l'esito del trattamento di cui alla lettera a) supera in valore l'esito di cui alla lettera b) per ciascun creditore in base all'ordine di priorità stabilito nella procedura ordinaria di insolvenza, individuato conformemente all'.
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