Art. 4

Determinazione del trattamento di azionisti e creditori con procedura ordinaria di insolvenza

In vigore dal 14 nov 2017
Determinazione del trattamento di azionisti e creditori con procedura ordinaria di insolvenza 1.   La metodologia per effettuare la valutazione ai sensi dell', lettera a), si limita a determinare il valore attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza. 2.   I flussi di cassa attesi sono attualizzati al tasso o ai tassi che riflettono, se del caso, le tempistiche associate ai flussi di cassa attesi, le circostanze prevalenti alla data della decisione di risoluzione, i tassi di interesse privi di rischio, i premi di rischio per strumenti finanziari analoghi emessi da entità analoghe, le condizioni di mercato o i tassi di attualizzazione applicati dai potenziali acquirenti e le altre caratteristiche dell'elemento o degli elementi da valutare («tasso di attualizzazione pertinente»). Non è applicato il tasso di attualizzazione pertinente se nella disciplina fallimentare applicabile o nelle relative prassi sono specificati particolari tassi, ove pertinenti ai fini della valutazione. 3.   Nella determinazione dell'importo attualizzato dei flussi di cassa attesi con procedura ordinaria di insolvenza il perito tiene conto dei seguenti elementi: a) la disciplina fallimentare applicabile e le relative prassi vigenti nell'ordinamento interessato che possono incidere su fattori quali il periodo di cessione atteso o i tassi di recupero attesi; b) i costi ragionevolmente prevedibili relativi all'amministrazione, all'operazione, al mantenimento, alla cessione e altri costi che un amministratore o curatore fallimentare avrebbe dovuto sostenere, come pure i costi di finanziamento; c) le informazioni su recenti casi di insolvenza di entità analoghe, ove disponibili e pertinenti. 4.   Per le attività negoziate su un mercato attivo, il perito utilizza il prezzo osservato, tranne nei casi in cui circostanze specifiche ostacolano la commerciabilità delle attività dell'entità, come la concentrazione, la saturazione e la profondità del mercato. 5.   Per le attività che non sono negoziate in un mercato attivo, il perito tiene conto di una serie di fattori al momento di determinare l'importo e la tempistica dei flussi di cassa attesi, tra cui: a) i prezzi osservati nei mercati attivi in cui sono negoziate attività analoghe; b) i prezzi osservati nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza o in operazioni connesse a situazioni di difficoltà di altro tipo che interessano attività aventi natura e condizioni analoghe; c) i prezzi osservati in operazioni che comportano la vendita dell'attività d'impresa o la cessione a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività in un contesto di risoluzione relativo a entità analoghe; d) la probabilità che un'attività generi afflussi finanziari netti con procedura ordinaria di insolvenza; e) le condizioni di mercato attese in un determinato periodo di cessione, in particolare la profondità del mercato e la capacità dello stesso di scambiare il pertinente volume di attività nell'arco di tale periodo; e f) la durata di un dato periodo di cessione, che riflette le implicazioni della disciplina fallimentare applicabile, compresa la durata prevista della procedura di liquidazione o le caratteristiche delle pertinenti attività. 6.   Il perito valuta se la situazione finanziaria dell'entità avrebbe influito sui flussi di cassa attesi, anche limitando la capacità dell'amministratore di negoziare le condizioni con i potenziali acquirenti. 7.   Ove possibile e fatte salve le disposizioni applicabili del pertinente regime di insolvenza, i flussi di cassa riflettono i diritti legali dei creditori previsti dal contratto, dallo statuto o di altra natura o le prassi ordinarie di insolvenza. 8.   Gli ipotetici proventi risultanti dalla valutazione sono ripartiti tra gli azionisti e i creditori secondo il loro ordine di priorità a norma della disciplina fallimentare applicabile, come disposto all'. 9.   Al fine di determinare l'eventuale importo non garantito di crediti in derivati in caso di insolvenza, il perito applica le metodologie di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione (4), limitatamente a quanto compatibile con la disciplina fallimentare e le relative prassi.
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