Art. 1
Disposizioni generali
In vigore dal 14 nov 2017
Disposizioni generali
1. Ai fini della determinazione del trattamento di azionisti e creditori in una procedura ordinaria di insolvenza, la valutazione è basata esclusivamente sulle informazioni relative a fatti e circostanze che esistevano e avrebbero potuto ragionevolmente essere note alla data della decisione di risoluzione e che, se fossero state note al perito, avrebbero inciso sulla valutazione delle attività e delle passività dell'entità a tale data.
Ai fini del presente regolamento, per «data della decisione di risoluzione» si intende la data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità, a norma dell'articolo 82 della direttiva 2014/59/UE.
2. Al fine di determinare l'effettivo trattamento di azionisti e creditori nell'ambito della risoluzione, il perito si basa sulle informazioni disponibili relative a fatti e circostanze esistenti alla data del trattamento effettivo o alle date in cui azionisti e creditori ricevono l'indennizzo («data o date del trattamento effettivo»).
3. La data di riferimento per la valutazione è la data della decisione di risoluzione, che può essere diversa dalla data del trattamento effettivo. Se il perito ritiene trascurabile l'impatto di qualsiasi attualizzazione dei proventi, i proventi non attualizzati alla data dell'azione di risoluzione possono essere direttamente raffrontati con l'importo attualizzato degli ipotetici proventi che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l'entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza alla data della decisione di risoluzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:344:oj#art-1