Art. 6

Relazione di valutazione

In vigore dal 14 nov 2017
Relazione di valutazione Il perito redige una relazione di valutazione per l'autorità di risoluzione che comprende almeno i seguenti elementi: a) una sintesi della valutazione, che comprende una presentazione degli intervalli di valutazione e delle fonti di incertezza della valutazione; b) una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi adottate e della sensibilità della valutazione a tali scelte; c) ove fattibile, una spiegazione del modo in cui tale valutazione differisce da altre valutazioni pertinenti, comprese le valutazioni della risoluzione effettuate a norma del regolamento delegato (UE) 2018/345 o altre valutazioni contabili o regolamentari.
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