Art. 6
Relazione di valutazione
In vigore dal 14 nov 2017
Relazione di valutazione
Il perito redige una relazione di valutazione per l'autorità di risoluzione che comprende almeno i seguenti elementi:
a)
una sintesi della valutazione, che comprende una presentazione degli intervalli di valutazione e delle fonti di incertezza della valutazione;
b)
una spiegazione delle principali metodologie e ipotesi adottate e della sensibilità della valutazione a tali scelte;
c)
ove fattibile, una spiegazione del modo in cui tale valutazione differisce da altre valutazioni pertinenti, comprese le valutazioni della risoluzione effettuate a norma del regolamento delegato (UE) 2018/345 o altre valutazioni contabili o regolamentari.
Storico versioni
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