Art. 6
Esenzione basata sul tasso di sopravvivenza per le catture accessorie effettuate con nasse e cogolli
In vigore dal 20 ott 2017
Esenzione basata sul tasso di sopravvivenza per le catture accessorie effettuate con nasse e cogolli
1. L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di merluzzo bianco, eglefino, merlano, passera di mare, sogliola, nasello e merluzzo carbonaro effettuate con nasse e cogolli (FPO, FYK).
2. In caso di rigetto in mare delle specie di cui al paragrafo 1, i pesci sono rilasciati immediatamente e sotto la superficie del mare.
Storico versioni
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