Art. 4
Esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza per lo scampo
In vigore dal 20 ott 2017
Esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza per lo scampo
1. L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle seguenti catture di scampo:
a)
catture effettuate con nasse (FPO (8));
b)
catture effettuate nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;
c)
catture effettuate nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 90 mm dotate di un pannello Seltra;
d)
nei mesi invernali (da ottobre a marzo), catture effettuate nelle unità funzionali Farn Deeps (FU6), Firth of Forth (FU8) e Moray Firth (FU9) con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 80 mm e dotate di un dispositivo di selettività Netgrid.
2. In caso di rigetto in mare gli scampi catturati nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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