Art. 5

Esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per la sogliola

In vigore dal 20 ott 2017
Esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per la sogliola 1.   L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate entro sei miglia nautiche dalla costa nella zona CIEM IVc e all'esterno di zone di riproduzione designate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm. 2.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente alle navi di lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice inferiore a 221 kW, operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti. 3.   In caso di rigetto in mare le sogliole catturate nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
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