Art. 7

Esenzioni de minimis

In vigore dal 20 ott 2017
Esenzioni de minimis In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento: a) nelle attività di pesca effettuate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF): un quantitativo di sogliola non superiore al 3 % del totale annuo di catture di tale specie; b) nelle attività di pesca effettuate nella sottozona CIEM IV da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 119 mm, con una dimensione di maglia maggiore nell'avansacco della sfogliara e pannello Flemish: un quantitativo di sogliola di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione non superiore al 6 % del totale annuo di catture di tale specie; c) nelle attività di pesca effettuate nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 99 mm: un quantitativo di scampo di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione non superiore al 2 % del totale annuo di catture di tale specie; d) nelle attività di pesca dello scampo nella divisione CIEM IIIa effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm: un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco e merluzzo carbonaro di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, gamberello boreale, merluzzo bianco e merluzzo carbonaro; e) nelle attività di pesca del gamberello boreale nella divisione CIEM IIIa effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci: un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, passera di mare e merluzzo carbonaro di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare e gamberello boreale; f) nelle attività di pesca multispecifica della sogliola, del merlano e della passera di mare e di specie non soggette a limiti di cattura da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm nella divisione CIEM IVc.: un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di scampo, eglefino, sogliola, gamberello boreale, merlano, passera di mare, merluzzo carbonaro e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture; g) nelle attività di pesca effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra, o dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm nella divisione CIEM IIIa: un quantitativo di merlano di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, sogliola, passera di mare e nasello.
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