Art. 114
Norme di attuazione e documenti di programmazione
In vigore dal 12 ott 2017
Norme di attuazione e documenti di programmazione
Il collegio, su proposta del procuratore capo europeo, adotta in particolare:
a)
su base annuale, il documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale dell’EPPO;
b)
una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
c)
le norme sulle condizioni di impiego, i criteri di rendimento, l’insufficienza professionale, i diritti e gli obblighi dei procuratori europei delegati, comprese le norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse;
d)
norme dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 alle attività dell’EPPO;
e)
le norme di attuazione di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
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