Art. 113

Regime generale di responsabilità

In vigore dal 12 ott 2017
Regime generale di responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell’EPPO è regolata dalla legge applicabile al contratto in questione. 2.   La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall’EPPO. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’EPPO risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri dell’Unione europea, i danni causati dall’EPPO o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui possano essere imputati ad essi. 4.   Il paragrafo 3 si applica anche ai danni causati per colpa di un procuratore europeo delegato nell’esercizio delle sue funzioni. 5.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 6.   Gli organi giurisdizionali degli Stati membri dell’Unione europea competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità contrattuale dell’EPPO di cui al presente articolo sono determinati con riferimento al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). 7.   La responsabilità individuale del personale dell’EPPO è regolata dalle pertinenti disposizioni dello statuto e del regime applicabile.
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Regime generale di responsabilità (Art. 113 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo