Art. 5
Gravi ripercussioni sull'economia reale
In vigore dal 29 set 2017
Gravi ripercussioni sull'economia reale
Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sull'economia reale tenendo in considerazione il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al prodotto nazionale lordo di detti Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:64:oj#art-5