Art. 3
Gravi ripercussioni sulla stabilità finanziaria
In vigore dal 29 set 2017
Gravi ripercussioni sulla stabilità finanziaria
Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sulla stabilità finanziaria conformemente ai seguenti criteri:
a)
il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto:
i)
alle attività totali del settore finanziario in detti Stati membri;
ii)
alle attività totali del settore bancario in detti Stati membri;
b)
la vulnerabilità degli enti finanziari che hanno sottoscritto o investito in strumenti finanziari, contratti finanziari e fondi di investimento associati all'indice di riferimento.
Storico versioni
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