Art. 1
Valutazione da parte delle autorità competenti
In vigore dal 29 set 2017
Valutazione da parte delle autorità competenti
1. Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2016/1011, conformemente ai criteri di cui agli .
2. Quando ritengono che dette gravi ripercussioni possano verificarsi in più di uno Stato membro, le autorità competenti effettuano, oltre alla valutazione generale per tutti gli Stati membri, una valutazione distinta per ogni Stato membro interessato.
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