Art. 4
Gravi ripercussioni sui consumatori
In vigore dal 29 set 2017
Gravi ripercussioni sui consumatori
Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sui consumatori conformemente ai seguenti criteri:
a)
con riferimento agli strumenti finanziari e ai fondi di investimento offerti ai consumatori:
i)
il valore degli strumenti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, venduti ai consumatori al dettaglio negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale degli strumenti finanziari e dei fondi di investimento venduti agli investitori al dettaglio in detti Stati membri;
ii)
la stima del numero di consumatori che hanno acquistato strumenti finanziari e fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto alla popolazione totale in detti Stati membri;
b)
con riferimento agli enti pensionistici aziendali o professionali:
i)
il valore degli schemi pensionistici associati all'indice di riferimento gestiti da enti pensionistici aziendali o professionali negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale degli schemi pensionistici gestiti da enti pensionistici aziendali o professionali in detti Stati membri;
ii)
la stima del numero di consumatori aderenti a schemi pensionistici associati all'indice di riferimento gestititi da enti pensionistici aziendali o professionali negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto alla popolazione totale di detti Stati membri;
iii)
la valutazione dell'importanza degli schemi pensionistici associati all'indice di riferimento gestiti dagli enti pensionistici aziendali o professionali per il reddito pensionistico dei cittadini degli Stati membri;
c)
con riferimento ai contratti di credito ai consumatori:
i)
il valore dei contratti di credito ai consumatori associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei contratti di credito ai consumatori in detti Stati membri;
ii)
la stima del numero di consumatori che hanno sottoscritto contratti di credito ai consumatori associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto alla popolazione totale di detti Stati membri;
iii)
il livello di indebitamento dei consumatori negli Stati membri in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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