Art. 6
Gravi ripercussioni sul finanziamento delle famiglie e delle imprese
In vigore dal 29 set 2017
Gravi ripercussioni sul finanziamento delle famiglie e delle imprese
Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri conformemente ai seguenti criteri:
a)
il valore dei prestiti alle famiglie e alle imprese non finanziarie associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei prestiti alle famiglie e alle imprese non finanziare in detti Stati membri;
b)
la stima del numero di famiglie che hanno contratto prestiti associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al numero totale di famiglie in detti Stati membri;
c)
la stima del numero di imprese non finanziarie che hanno contratto prestiti associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al numero totale di imprese non finanziarie in detti Stati membri;
d)
il livello di indebitamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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