Art. 5

Criteri specifici per classe di attività applicabili a ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su merci

In vigore dal 14 ago 2017
Criteri specifici per classe di attività applicabili a ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su merci I criteri specifici per classe di attività di cui all', lettera b), punto iv), per gli ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su merci di cui all'allegato III, sezione 7, del regolamento delegato (UE) 2017/583 sono i seguenti: a) l'ordine a pacchetto non ha più di due componenti; b) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono derivati future su merci di cui all'allegato III, sezione 7, del regolamento (UE) delegato 2017/583; c) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto hanno la stessa merce sottostante definita al livello più granulare, come specificato nella tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione (5); d) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR, USD o GBP; e) l'ordine a pacchetto sostituisce una posizione in un contratto che è più prossima alla scadenza con una posizione in un contratto che scade alla successiva data di scadenza.
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