Art. 1

Ordine a pacchetto per il quale, nell'insieme, esiste un mercato liquido

In vigore dal 14 ago 2017
Ordine a pacchetto per il quale, nell'insieme, esiste un mercato liquido Esiste un mercato liquido per un ordine a pacchetto nel suo insieme se una delle condizioni seguenti è soddisfatta: a) l'ordine a pacchetto è composto da non più di quattro componenti appartenenti a classi di derivati dichiarati soggetti all'obbligo di negoziazione per i derivati in conformità alla procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 600/2014, a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni: i) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato; ii) le componenti dell'ordine a pacchetto non rientrano esclusivamente in una delle classi di attività di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (3); b) l'ordine a pacchetto soddisfa tutte le condizioni seguenti: i) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono disponibili per la negoziazione nella stessa sede di negoziazione; ii) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono soggette all'obbligo di compensazione a norma dell' del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014; iii) almeno una delle componenti dell'ordine a pacchetto ha un mercato liquido o non è di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato; iv) l'ordine a pacchetto soddisfa i criteri applicabili alla pertinente classe di attività e di cui agli o 5.
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