Art. 1
Ordine a pacchetto per il quale, nell'insieme, esiste un mercato liquido
In vigore dal 14 ago 2017
Ordine a pacchetto per il quale, nell'insieme, esiste un mercato liquido
Esiste un mercato liquido per un ordine a pacchetto nel suo insieme se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
a)
l'ordine a pacchetto è composto da non più di quattro componenti appartenenti a classi di derivati dichiarati soggetti all'obbligo di negoziazione per i derivati in conformità alla procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 600/2014, a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni:
i)
tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato;
ii)
le componenti dell'ordine a pacchetto non rientrano esclusivamente in una delle classi di attività di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (3);
b)
l'ordine a pacchetto soddisfa tutte le condizioni seguenti:
i)
tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono disponibili per la negoziazione nella stessa sede di negoziazione;
ii)
tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono soggette all'obbligo di compensazione a norma dell' del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;
iii)
almeno una delle componenti dell'ordine a pacchetto ha un mercato liquido o non è di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato;
iv)
l'ordine a pacchetto soddisfa i criteri applicabili alla pertinente classe di attività e di cui agli o 5.
Storico versioni
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