Art. 3
Criteri specifici per classe di attività applicabili a ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su strumenti rappresentativi di capitale
In vigore dal 14 ago 2017
Criteri specifici per classe di attività applicabili a ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su strumenti rappresentativi di capitale
I criteri specifici per classe di attività di cui all', lettera b), punto iv), per gli ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui all'allegato III, sezione 6, del regolamento delegato (UE) 2017/583 sono i seguenti:
a)
l'ordine a pacchetto non ha più di due componenti;
b)
tutte le componenti dell'ordine a pacchetto appartengono alla stessa sottoclasse di attività di cui all'allegato III, sezione 6, del regolamento (UE) 2017/583;
c)
tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR, USD o GBP;
d)
tutte le componenti dell'ordine a pacchetto hanno lo stesso indice sottostante;
e)
la data di scadenza di tutte le componenti dell'ordine a pacchetto non è superiore a 6 mesi;
f)
se l'ordine a pacchetto contiene opzioni, tutte le opzioni hanno la stessa data di scadenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:2194:oj#art-3