Art. 4

Criteri specifici per classe di attività applicabili a ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su crediti

In vigore dal 14 ago 2017
Criteri specifici per classe di attività applicabili a ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su crediti I criteri specifici per classe di attività di cui all', lettera b), punto iv), per gli ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su crediti di cui all'allegato III, sezione 9, del regolamento delegato (UE) 2017/583 sono i seguenti: a) l'ordine a pacchetto non ha più di due componenti; b) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono indici di credit default swap di cui all'allegato III, sezione 9, del regolamento (UE) 2017/583; c) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR o USD; d) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto hanno lo stesso indice sottostante; e) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto hanno una durata di 5 anni; f) l'ordine a pacchetto sostituisce una posizione nella versione precedente a quella più recente di una serie di indici (l'ultimo off-the-run) con una posizione nella versione più recente (on-the-run).
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