Art. 4
Criteri specifici per classe di attività applicabili a ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su crediti
In vigore dal 14 ago 2017
Criteri specifici per classe di attività applicabili a ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su crediti
I criteri specifici per classe di attività di cui all', lettera b), punto iv), per gli ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su crediti di cui all'allegato III, sezione 9, del regolamento delegato (UE) 2017/583 sono i seguenti:
a)
l'ordine a pacchetto non ha più di due componenti;
b)
tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono indici di credit default swap di cui all'allegato III, sezione 9, del regolamento (UE) 2017/583;
c)
tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR o USD;
d)
tutte le componenti dell'ordine a pacchetto hanno lo stesso indice sottostante;
e)
tutte le componenti dell'ordine a pacchetto hanno una durata di 5 anni;
f)
l'ordine a pacchetto sostituisce una posizione nella versione precedente a quella più recente di una serie di indici (l'ultimo off-the-run) con una posizione nella versione più recente (on-the-run).
Storico versioni
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