Art. 95
Coordinamento sull'orizzonte annuale dello stato di disponibilità degli asset rilevanti il cui pianificatore delle indisponibilità non è un TSO facente parte di una regione di coordinamento delle indisponibilità, un DSO o un CDSO
In vigore dal 2 ago 2017
Coordinamento sull'orizzonte annuale dello stato di disponibilità degli asset rilevanti il cui pianificatore delle indisponibilità non è un TSO facente parte di una regione di coordinamento delle indisponibilità, un DSO o un CDSO
1. Il TSO valuta su un orizzonte temporale di un anno se i piani di disponibilità ricevuti a norma dell' danno luogo a incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità.
2. Se il TSO rileva incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, procede come segue:
a)
comunica a ciascun pianificatore delle indisponibilità interessato le condizioni che esso deve soddisfare per attenuare le incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità rilevate;
b)
può chiedere che uno o più pianificatori delle indisponibilità presentino un piano di disponibilità alternativo che soddisfi le condizioni di cui alla lettera a); e
c)
ripete la valutazione di cui al paragrafo 1 per stabilire se permangono eventuali incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità.
3. A seguito di una richiesta del TSO a norma del paragrafo 2, lettera b), se il pianificatore delle indisponibilità non presenta un piano di disponibilità alternativo volto a attenuare tutte le incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, il TSO elabora un piano di disponibilità alternativo che:
a)
tenga conto dell'impatto comunicato dai pianificatori delle indisponibilità interessati e, se del caso, dal DSO o dal CDSO;
b)
sia modificato solo nella misura strettamente necessaria ad attenuare le incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità; e
c)
è comunicato all'autorità di regolamentazione del TSO, ai DSO e CDSO interessati, e ai pianificatori delle indisponibilità interessati, compresi i motivi della sua elaborazione, nonché l'impatto comunicato dai pianificatori delle indisponibilità interessati e, se del caso, dai DSO e dai CDSO.
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