Art. 94

Presentazione delle proposte di piano di disponibilità sull'orizzonte annuale

In vigore dal 2 ago 2017
Presentazione delle proposte di piano di disponibilità sull'orizzonte annuale 1.   Entro il 1o agosto di ogni anno civile, il pianificatore delle indisponibilità che non sia un TSO facente parte di una regione di coordinamento delle indisponibilità, un DSO o un CDSO, presenta al o ai TSO facenti parte di una regione di coordinamento delle indisponibilità e, se del caso, al o ai DSO o al o ai CDSO, un piano di disponibilità per il seguente anno civile per ciascun asset rilevante. 2.   Il/i TSO di cui al paragrafo 1 si adoperano per esaminare le domande di modifica del piano di disponibilità all'atto del ricevimento. Se ciò non è possibile, esamina le domande di modifica del piano di disponibilità dopo aver completato il coordinamento delle indisponibilità sull'orizzonte annuale. 3.   Il/i TSO di cui al paragrafo 1 esaminano le domande di modifica del piano di disponibilità dopo aver completato il coordinamento delle indisponibilità sull'orizzonte annuale: a) rispettando l'ordine in cui sono pervenute le domande di modifica, e b) applicando la procedura stabilita a norma dell'.
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Presentazione delle proposte di piano di disponibilità sull'orizzonte annuale (Art. 94 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo