Art. 93
Piani di disponibilità indicativi a lungo termine
In vigore dal 2 ago 2017
Piani di disponibilità indicativi a lungo termine
1. Due anni prima dell'avvio di qualsiasi coordinamento delle indisponibilità sull'orizzonte annuale, il TSO valuta i corrispondenti piani di disponibilità indicativi per gli asset rilevanti interni, presentati dai pianificatori delle indisponibilità a norma degli del regolamento (UE) n. 543/2013, e trasmette a tutti i pianificatori delle indisponibilità interessati le proprie osservazioni preliminari, comprese le eventuali incompatibilità rilevate nella pianificazione delle indisponibilità.
2. Il TSO valuta i piani di disponibilità indicativi per gli asset rilevanti interni di cui al paragrafo 1 ogni anno fino all'avvio del coordinamento delle indisponibilità sull'orizzonte annuale.
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