Art. 93

Piani di disponibilità indicativi a lungo termine

In vigore dal 2 ago 2017
Piani di disponibilità indicativi a lungo termine 1.   Due anni prima dell'avvio di qualsiasi coordinamento delle indisponibilità sull'orizzonte annuale, il TSO valuta i corrispondenti piani di disponibilità indicativi per gli asset rilevanti interni, presentati dai pianificatori delle indisponibilità a norma degli del regolamento (UE) n. 543/2013, e trasmette a tutti i pianificatori delle indisponibilità interessati le proprie osservazioni preliminari, comprese le eventuali incompatibilità rilevate nella pianificazione delle indisponibilità. 2.   Il TSO valuta i piani di disponibilità indicativi per gli asset rilevanti interni di cui al paragrafo 1 ogni anno fino all'avvio del coordinamento delle indisponibilità sull'orizzonte annuale.
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Piani di disponibilità indicativi a lungo termine (Art. 93 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo