Art. 96

Coordinamento sull'orizzonte annuale dello stato di disponibilità degli asset rilevanti il cui pianificatore delle indisponibilità è un TSO facente parte di una regione di coordinamento delle indisponibilità, un DSO o un CDSO

In vigore dal 2 ago 2017
Coordinamento sull'orizzonte annuale dello stato di disponibilità degli asset rilevanti il cui pianificatore delle indisponibilità è un TSO facente parte di una regione di coordinamento delle indisponibilità, un DSO o un CDSO 1.   Il TSO pianifica, in coordinamento con i TSO della stessa regione di coordinamento delle indisponibilità, lo stato di disponibilità degli elementi di rete rilevanti che collegano diverse aree di controllo e per i quali agisce in qualità di pianificatore delle indisponibilità. 2.   Il TSO, il DSO e il CDSO pianificano lo stato di disponibilità degli elementi di rete rilevanti che non collegano diverse aree di controllo e per i quali svolgono funzioni di pianificazione delle indisponibilità, utilizzando come base i piani di disponibilità elaborati in conformità del paragrafo 1. 3.   Nello stabilire lo stato di disponibilità degli elementi di rete rilevanti in conformità dei paragrafi 1 e 2, il TSO, il DSO e il CDSO: a) riducono al minimo l'impatto sul mercato mantenendo al contempo la sicurezza operativa; e b) si basano sui piani di disponibilità presentati ed elaborati in conformità all'. 4.   Qualora rilevi un' incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, il TSO è autorizzato a proporre una modifica dei piani di disponibilità degli asset rilevanti interni il cui pianificatore delle indisponibilità non è né un TSO facente parte di una regione di coordinamento delle indisponibilità, né un DSO o un CDSO e, utilizzando i mezzi a sua disposizione, individua una soluzione coordinandosi con i pianificatori delle indisponibilità, i DSO e i CDSO coinvolti. 5.   Se lo stato «non disponibile» di un elemento di rete rilevante non è stato pianificato dopo aver adottato le misure di cui al paragrafo 4 e l'assenza di tale pianificazione metterebbe a rischio la sicurezza operativa, il TSO: a) intraprende le azioni necessarie a pianificare lo stato «non disponibile», garantendo al contempo la sicurezza operativa, tenendo conto dell'impatto comunicatogli dai pianificatori delle indisponibilità interessati; b) comunica le azioni di cui alla lettera a) a tutte le parti interessate; e c) comunica alle pertinenti autorità di regolamentazione, agli eventuali DSO e CDSO interessati e ai pianificatori delle indisponibilità interessati le azioni intraprese, comprese le ragioni a esse soggiacenti, e l'impatto comunicato dai pianificatori delle indisponibilità interessati e, se del caso, dai DSO e dai CDSO. 6.   Il TSO mette a disposizione sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E tutte le informazioni a sua disposizione sulle condizioni di rete da soddisfare e sulle contromisure che dovranno essere preparate e attivate prima di dare esecuzione allo stato «non disponibile» o «in prova» di un elemento di rete rilevante.
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Coordinamento sull'orizzonte annuale dello stato di disponibilità degli asset rilevanti il cui pianificatore delle indisponibilità è un TSO facente parte di una regione di coordinamento delle indisponibilità, un DSO o un CDSO (Art. 96 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo