Art. 182

Gruppi o unità di erogazione delle riserve connessi alla rete DSO

In vigore dal 2 ago 2017
Gruppi o unità di erogazione delle riserve connessi alla rete DSO 1.   I TSO e i DSO cooperano al fine di agevolare e consentire l'erogazione di riserve di potenza attiva da parte di gruppi di erogazione delle riserve o di unità di erogazione delle riserve situati nei sistemi di distribuzione. 2.   Ai fini dei processi di prequalificazione per le FCR di cui all', per le FRR di cui all' e per le RR di cui all', ciascun TSO elabora e precisa, in un accordo con i rispettivi DSO di connessione delle riserve e DSO intermedi, le condizioni dello scambio di informazioni necessario per tali processi di prequalificazione di unità o gruppi di erogazione delle riserve situati nei sistemi di distribuzione e per la fornitura di riserve di potenza attiva. I processi di prequalificazione per le FCR di cui all', per le FRR di cui all' e per le RR di cui all' specificano le informazioni che le unità o gruppi potenziali di erogazione delle riserve sono tenuti a fornire, che comprendono: a) i livelli di tensione e i punti di connessione delle unità o gruppi di erogazione della riserva; b) il tipo di riserve di potenza attiva; c) la capacità di riserva massima fornita dalle unità o dai gruppi di erogazione delle riserve in ciascun punto di connessione; nonché d) il tasso massimo di variazione della potenza attiva per le unità o gruppi di erogazione delle riserve. 3.   Il processo di prequalificazione aderisce al calendario previsto e alle regole concordate, in materia di scambio di informazioni e di fornitura di riserve di potenza attiva, tra il TSO, il DSO di connessione delle riserve e i DSO intermedi. Il processo di prequalificazione ha una durata massima di tre mesi dalla presentazione di domanda formale completa da parte dell'unità o gruppo di erogazione delle riserve. 4.   Durante la prequalificazione di una unità o gruppo di erogazione della riserva collegato alla sua rete di distribuzione, ciascun DSO di connessione delle riserve e ciascun DSO intermedio, in cooperazione con il TSO, ha la facoltà di limitare o escludere la fornitura di riserve di potenza attiva situate nel suo sistema di distribuzione, sulla base di motivazioni tecniche quali l'ubicazione geografica delle unità di erogazione delle riserve e dei gruppi di erogazione delle riserve. 5.   Ciascun DSO di connessione delle riserve e ciascun DSO intermedio ha la facoltà, in cooperazione con il TSO, di stabilire, prima dell'attivazione delle riserve, limiti temporanei per la fornitura di riserve di potenza attiva situate nel suo sistema di distribuzione. I rispettivi TSO concordano le procedure applicabili con i DSO di connessione della riserva e con i DSO intermedi.
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Gruppi o unità di erogazione delle riserve connessi alla rete DSO (Art. 182 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo