Art. 155

Processo di prequalificazione delle FCR

In vigore dal 2 ago 2017
Processo di prequalificazione delle FCR 1.   Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il TSO elabora un processo di prequalificazione delle FCR e ne rende pubblici i dettagli. 2.   Il potenziale fornitore delle FCR dimostra al TSO di connessione delle riserve di soddisfare i requisiti tecnici e complementari di cui all' portando a termine con successo il processo di prequalificazione delle potenziali unità di erogazione delle FCR o gruppi di erogazione delle FCR, di cui ai paragrafi da 3 a 6. 3.   Il potenziale fornitore delle FCR presenta una domanda formale al TSO di connessione delle riserve, corredata delle informazioni richieste in merito a potenziali unità di erogazione delle FCR o gruppi di erogazione delle FCR. Entro 8 settimane dal ricevimento della domanda, il TSO di connessione delle riserve comunica se la domanda è considerata o meno completa. Se il TSO di connessione delle riserve ritiene che la domanda sia incompleta, il potenziale fornitore delle FCR presenta le informazioni supplementari richieste entro quattro settimane a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni supplementari. Se il potenziale fornitore delle FCR non fornisce le informazioni richieste entro detto termine, la domanda si considera ritirata. 4.   Entro 3 mesi dalla conferma che la domanda è completa, il TSO di connessione delle riserve valuta le informazioni fornite e decide se le potenziali unità di erogazione delle FCR o i potenziali gruppi di erogazione delle FCR soddisfano i criteri di prequalificazione delle FCR. Il TSO di connessione delle riserve comunica la propria decisione al potenziale fornitore delle FCR. 5.   Qualora il TSO di connessione delle riserve abbia già verificato la conformità a determinati requisiti del presente regolamento, ne terrà conto in sede di prequalificazione. 6.   La qualificazione delle unità di erogazione delle FCR o dei gruppi di erogazione delle FCR è rivalutata: a) almeno una volta ogni cinque anni; b) in caso di modifiche dei requisiti tecnici, dei requisiti di disponibilità o delle apparecchiature; nonché c) in caso di ammodernamento delle apparecchiature connesse all'attivazione delle FCR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1485:oj#art-155

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Processo di prequalificazione delle FCR (Art. 155 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo