Art. 184

Informazioni sugli accordi operativi

In vigore dal 2 ago 2017
Informazioni sugli accordi operativi 1.   Ciascun TSO comunica il contenuto del suo accordo operativo di area sincrona alla propria autorità di regolamentazione o, se del caso, a un'altra autorità competente non meno di un mese prima della sua entrata in vigore. 2.   I TSO di ciascuna area sincrona comunicano il contenuto del loro accordo operativo di area sincrona all'ENTSO-E, per pubblicazione, entro una settimana dalla sua entrata in vigore. 3.   Ciascun TSO di ciascun blocco LFC comunica il contenuto del suo accordo operativo di blocco LFC alla propria autorità di regolamentazione o, se del caso, a un'altra autorità competente.
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Informazioni sugli accordi operativi (Art. 184 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo