Art. 159

Processo di prequalificazione delle FRR

In vigore dal 2 ago 2017
Processo di prequalificazione delle FRR 1.   Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il TSO elabora un processo di prequalificazione delle FRR e ne chiarisce e rende pubblici i dettagli. 2.   Il potenziale fornitore delle FRR dimostra al TSO di connessione delle riserve, o al TSO designato dal TSO di connessione delle riserve nell'accordo di scambio delle FRR, che soddisfa i requisiti tecnici minimi in materia di FRR di cui all', paragrafo 1, i requisiti di disponibilità delle FRR di cui all', paragrafo 2, i requisiti di pendenza della rampa di cui all', paragrafo 1, e i requisiti di connessione di cui all', paragrafo 3, portando a termine con esito positivo il processo di prequalificazione delle potenziali unità di erogazione delle FRR o dei potenziali gruppi di erogazione delle FRR di cui ai paragrafi da 3 a 6. 3.   Il potenziale fornitore delle FRR presenta una domanda formale al pertinente TSO di connessione delle riserve o al TSO designato, corredata delle informazioni richieste in merito a potenziali unità di erogazione delle FRR o potenziali gruppi di erogazione delle FRR. Entro 8 settimane dal ricevimento della domanda, il TSO di connessione delle riserve o il TSO designato comunica se la domanda è considerata o meno completa. Se il TSO di connessione delle riserve o il TSO designato ritiene che la domanda sia incompleta, richiede informazioni supplementari che il potenziale fornitore delle FRR presenta entro 4 settimane dal ricevimento della richiesta. Se il potenziale fornitore delle FRR non fornisce le informazioni richieste entro detto termine, la domanda si considera ritirata. 4.   Entro 3 mesi dalla conferma, da parte del TSO di connessione delle riserve o del TSO designato, che la domanda è completa, il TSO di connessione delle riserve o il TSO designato valuta le informazioni fornite e decide se le potenziali unità di erogazione delle FRR o i potenziali gruppi di erogazione delle FRR soddisfano i criteri di prequalificazione delle FRR. Il TSO di connessione delle riserve o il TSO designato comunica la propria decisione al potenziale fornitore delle FRR. 5.   La qualificazione delle unità di erogazione delle FRR o dei gruppi di erogazione delle FRR da parte del TSO di connessione delle riserve o del TSO designato è valida per l'intero blocco LFC. 6.   La qualificazione delle unità di erogazione delle FRR o dei gruppi di erogazione delle FRR è rivalutata: a) almeno una volta ogni cinque anni; nonché b) in caso di modifiche dei requisiti tecnici, dei requisiti di disponibilità o delle apparecchiature. 7.   Per garantire la sicurezza operativa, il TSO di connessione delle riserve ha la facoltà di escludere gruppi di erogazione delle FRR dalla fornitura di FRR, sulla base di motivazioni tecniche quali la distribuzione geografica dei gruppi di generazione o delle unità di consumo appartenenti a un gruppo di erogazione delle FRR.
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Processo di prequalificazione delle FRR (Art. 159 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo