Art. 161

Requisiti tecnici minimi delle RR

In vigore dal 2 ago 2017
Requisiti tecnici minimi delle RR 1.   Le unità di erogazione delle RR e i gruppi di erogazione delle RR rispettano i seguenti requisiti tecnici minimi: a) collegamento con un solo TSO di connessione delle riserve; b) attivazione delle RR sulla base del setpoint ricevuto dal TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve; c) il TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve è il TSO di connessione delle riserve o un TSO designato da quest'ultimo nell'accordo di scambio delle RR ai sensi dell', paragrafo 3, o dell', paragrafo 4; d) attivazione completa della capacità di riserva RR entro il tempo di attivazione definito dal TSO responsabile degli ordini; e) disattivazione delle RR sulla base del setpoint ricevuto dal TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve; f) il fornitore delle RR assicura che l'attivazione delle RR delle unità di erogazione delle RR all'interno di un gruppo di erogazione della riserva possa essere monitorata. A tal fine, il fornitore delle RR è in grado di fornire al TSO di connessione delle riserve e al TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve misurazioni in tempo reale nel punto di connessione o in un altro punto di interazione concordato con il TSO di connessione delle riserve riguardo: i) al valore programmato orodatato della produzione di potenza attiva, per ciascuna unità e ciascun gruppo di erogazione delle RR e per ciascun gruppo di generazione o unità di consumo di un gruppo di erogazione delle RR avente una produzione di potenza attiva massima pari o superiore a 1,5 MW; ii) al valore orodatato della potenza attiva istantanea, per ciascuna unità e ciascun gruppo di erogazione delle RR e per ciascun gruppo di generazione o unità di consumo di un gruppo di erogazione delle RR avente una produzione di potenza attiva massima pari o superiore a 1,5 MW; g) rispetto dei requisiti di disponibilità delle RR. 2.   I TSO di un blocco LFC precisano, nell'accordo operativo di blocco LFC, i requisiti di disponibilità delle RR e i requisiti di controllo di qualità delle unità di erogazione delle RR e dei gruppi di erogazione delle RR. 3.   Il TSO di connessione delle riserve adotta i requisiti tecnici per la connessione delle unità di erogazione delle RR e dei gruppi di erogazione delle RR al fine di garantire la fornitura in sicurezza delle RR nella descrizione del processo di prequalificazione. 4.   Il fornitore delle RR: a) assicura che le sue unità di erogazione delle RR e i suoi gruppi di erogazione delle RR soddisfino i requisiti tecnici minimi e i requisiti di disponibilità delle RR di cui ai paragrafi da 1 a 3; nonché b) comunica quanto prima al TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve la riduzione della disponibilità effettiva un'indisponibilità forzata di una sua unità di erogazione delle RR o gruppo di erogazione delle RR o di parte del suo gruppo di erogazione delle RR. 5.   Il TSO responsabile degli ordini relativi alle riserve assicura la conformità ai requisiti tecnici delle RR, ai requisiti di disponibilità delle RR e ai requisiti di connessione di cui al presente articolo per quanto riguarda le sue unità di erogazione delle RR e i suoi gruppi di erogazione delle RR.
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