Art. 110
Istituzione di processi di programmazione
In vigore dal 2 ago 2017
Istituzione di processi di programmazione
1. Nell'istituire un processo di programmazione, i TSO tengono in considerazione e integrano, ove necessario, le condizioni operative della metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico elaborata conformemente all' del regolamento (UE) 2015/1222.
2. Se una zona di offerta copre solo un'area di controllo, l'ambito geografico dell'area di programmazione equivale alla zona di offerta. Se un'area di controllo copre diverse zone di offerta, l'ambito geografico dell'area di programmazione equivale alla zona di offerta. Se una zona di offerta copre diverse aree di controllo, i TSO all'interno di tale zona di offerta possono decidere congiuntamente di gestire un processo di programmazione comune, altrimenti, ciascuna area di controllo all'interno di tale zona di offerta è considerata un'area di programmazione separata.
3. Per ogni impianto di generazione o impianto di consumo soggetto agli obblighi di programmazione stabiliti nei termini e nelle condizioni nazionali, il titolare in questione nomina o agisce in qualità di programmatore di rete.
4. L'operatore di mercato e lo shipping agent soggetto agli obblighi di programmazione stabiliti nei termini e nelle condizioni nazionali, nomina o agisce in qualità di programmatore di rete.
5. Il TSO che gestisce un'area di programmazione stabilisce le disposizioni necessarie a eseguire i programmi forniti dai programmatori di rete.
6. Se un'area di programmazione copre più di un'area di controllo, i TSO responsabili delle aree di controllo decidono congiuntamente quale TSO gestisce l'area di programmazione.
Storico versioni
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