Art. 109

Servizi accessori di potenza reattiva

In vigore dal 2 ago 2017
Servizi accessori di potenza reattiva 1.   Per ciascun orizzonte temporale di pianificazione operativa, il TSO valuta, rispetto alle relative previsioni, se i propri servizi accessori di potenza reattiva disponibili sono sufficienti a mantenere la sicurezza operativa del sistema di trasmissione. 2.   Al fine di migliorare l'efficienza del funzionamento dei propri elementi del sistema di trasmissione, il TSO monitora: a) le capacità di potenza reattiva disponibili degli impianti di generazione; b) le capacità di potenza reattiva disponibili degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione; c) le capacità di potenza reattiva disponibili dei DSO; d) l'apparecchiatura disponibile connessa al sistema di trasmissione destinata a fornire potenza reattiva; e e) i rapporti di potenza attiva e potenza reattiva nell'interfaccia tra il sistema di trasmissione e sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione. 3.   Se il livello dei servizi accessori di potenza reattiva non è sufficiente a mantenere la sicurezza operativa, il TSO: a) lo comunica ai TSO limitrofi; e b) prepara e attiva contromisure a norma dell'.
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Servizi accessori di potenza reattiva (Art. 109 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo