Art. 108

Servizi accessori

In vigore dal 2 ago 2017
Servizi accessori 1.   Il TSO monitora la disponibilità di servizi accessori. 2.   Per quanto riguarda i servizi di potenza attiva e potenza reattiva, se necessario coordinandosi con altri TSO, il TSO: a) elabora, indice e gestisce gli appalti per i servizi accessori; b) monitora, sulla base dei dati forniti a norma della parte II, titolo 2, se il livello e l'ubicazione dei servizi accessori disponibili consente di garantire la sicurezza operativa; e c) utilizza tutti i mezzi disponibili economicamente efficienti e fattibili per acquisire il necessario livello di servizi accessori. 3.   Il TSO pubblica i livelli di capacità di riserva necessari per mantenere la sicurezza operativa. 4.   Su richiesta, il TSO comunica il livello disponibile delle riserve di potenza attiva ad altri TSO.
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