Art. 109
Servizi accessori di potenza reattiva
In vigore dal 2 ago 2017
Servizi accessori di potenza reattiva
1. Per ciascun orizzonte temporale di pianificazione operativa, il TSO valuta, rispetto alle relative previsioni, se i propri servizi accessori di potenza reattiva disponibili sono sufficienti a mantenere la sicurezza operativa del sistema di trasmissione.
2. Al fine di migliorare l'efficienza del funzionamento dei propri elementi del sistema di trasmissione, il TSO monitora:
a)
le capacità di potenza reattiva disponibili degli impianti di generazione;
b)
le capacità di potenza reattiva disponibili degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
c)
le capacità di potenza reattiva disponibili dei DSO;
d)
l'apparecchiatura disponibile connessa al sistema di trasmissione destinata a fornire potenza reattiva; e
e)
i rapporti di potenza attiva e potenza reattiva nell'interfaccia tra il sistema di trasmissione e sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione.
3. Se il livello dei servizi accessori di potenza reattiva non è sufficiente a mantenere la sicurezza operativa, il TSO:
a)
lo comunica ai TSO limitrofi; e
b)
prepara e attiva contromisure a norma dell'.
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