Art. 112

Coerenza dei programmi

In vigore dal 2 ago 2017
Coerenza dei programmi 1.   Il TSO che gestisce un'area di programmazione verifica se nella propria area di programmazione i programmi di generazione, le previsioni del fabbisogno, i programmi di scambio commerciale esterno e i programmi di scambio esterno del TSO sono nel complesso equilibrati. 2.   Per i programmi di scambio esterni del TSO, il TSO concorda i valori del programma con il rispettivo TSO. In mancanza di un accordo, si applica il valore più basso. 3.   Per gli scambi bilaterali tra due aree di programmazione, il TSO concorda i programmi di scambio commerciale esterno con il rispettivo TSO. In mancanza di un accordo sui valori dei programmi di scambio commerciale, si applica il valore più basso. 4.   I TSO che gestiscono aree di programmazione verificano che i programmi di scambio esterni netti aggregati tra tutte le aree di programmazione all'interno dell'area sincrona siano equilibrati. Se si verifica uno squilibrio e i TSO non concordano sui valori dei programmi di scambio netto aggregati, si applica il valore più basso. 5.   Ciascun programmatore di rete di uno shipping agent o, se del caso, di una controparte centrale trasmette ai TSO, su loro richiesta, i valori dei programmi di scambio commerciale esterno di ciascuna area di programmazione coinvolta nel market coupling sotto forma di programmi di scambio esterno netti aggregati. 6.   Ciascun responsabile del calcolo degli scambi programmati fornisce ai TSO, su loro richiesta, i valori degli scambi programmati relativi alle aree di programmazione coinvolte nel market coupling sotto forma di programmi di scambio netti aggregati, compresi gli scambi bilaterali tra due aree di programmazione.
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Coerenza dei programmi (Art. 112 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo