Art. 114

Disposizioni generali per la piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E

In vigore dal 2 ago 2017
Disposizioni generali per la piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E 1.   Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ENTSO-E attua e gestisce, in conformità degli , una piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E per l'archiviazione, lo scambio e la gestione di tutte le informazioni rilevanti. 2.   Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i TSO elaborano un formato armonizzato per lo scambio dei dati da integrare nella piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E. 3.   I TSO e i coordinatori regionali della sicurezza hanno accesso a tutte le informazioni contenute nella piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E. 4.   Fino all'attuazione della piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E, i TSO possono scambiare i dati pertinenti tra di loro e con i coordinatori regionali della sicurezza. 5.   ENTSO-E elabora un piano di continuità operativa da applicare in caso di indisponibilità della propria piattaforma dati di pianificazione operativa.
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Disposizioni generali per la piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E (Art. 114 Regolamento (UE) 2017/1485) — Testo vigente | Portale Normativo