Art. 35

Sostegno esterno

In vigore dal 14 giu 2017
Sostegno esterno 1.   L'FCM non riceve sostegno esterno. 2.   Per sostegno esterno si intende il sostegno diretto o indiretto offerto all'FCM da terzi, tra cui il promotore dell'FCM, mirante a o avente l'effetto di garantire la liquidità dell'FCM o stabilizzarne il NAV per azione o quota. Il sostegno esterno comprende: a) apporti di capitale da parte di terzi; b) acquisto da parte di terzi delle attività dell'FCM a prezzo gonfiato; c) acquisto da parte di terzi di quote o azioni dell'FCM al fine di fornirgli liquidità; d) concessione all'FCM da parte di terzi di qualsiasi tipo di garanzia esplicita o implicita o lettera di sostegno; e) ogni azione da parte di terzi mirante direttamente o indirettamente a mantenere il profilo di liquidità e il NAV per azione o quota dell'FCM.
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Sostegno esterno (Art. 35 Regolamento (UE) 2017/1131) — Testo vigente | Portale Normativo