Art. 34

Obblighi specifici per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e per gli FCM di tipo LVNAV

In vigore dal 14 giu 2017
Obblighi specifici per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e per gli FCM di tipo LVNAV 1.   Il gestore dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV istituisce, attua e applica in modo coerente procedure prudenti e rigorose di gestione della liquidità per garantire il rispetto delle soglie di liquidità settimanale applicabili a tali fondi. Le procedure di gestione della liquidità sono descritte chiaramente nel regolamento o nei documenti costitutivi del fondo, nonché nel prospetto. Nel garantire il rispetto delle soglie di liquidità settimanale si applicano le seguenti procedure: a) ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale di cui all', paragrafo 1, lettera e), scende al di sotto del 30 % delle attività complessive dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV e i rimborsi giornalieri netti in un singolo giorno lavorativo superano il 10 % delle attività complessive, il gestore dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV informa immediatamente il suo consiglio di amministrazione, il quale procede a una valutazione documentata della situazione al fine di determinare l'opportuna linea d'azione da intraprendere, tenendo presenti gli interessi degli investitori, e decide se applicare una o più delle seguenti misure: i) commissioni di liquidità sui rimborsi che riflettano adeguatamente il costo che l'FCM deve sostenere per reperire la liquidità e garantire che gli investitori che rimangono nel fondo non siano ingiustamente penalizzati qualora altri investitori riscattino le loro quote o azioni nel corso del periodo; ii) restrizioni al rimborso («gates») che limitino la quantità di quote o azioni da rimborsare in qualsiasi giorno lavorativo a un massimo del 10 % delle quote o azioni dell'FCM per qualsiasi periodo non superiore a 15 giorni lavorativi; iii) una sospensione dei rimborsi per qualsiasi periodo non superiore a 15 giorni lavorativi; oppure iv) nessun provvedimento immediato al di là del rispetto dell'obbligo di cui all', paragrafo 2; b) ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale di cui all', paragrafo 1, lettera e), scende al di sotto del 10 % delle sue attività complessive, il gestore dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV informa immediatamente il suo consiglio di amministrazione, il quale procede a una valutazione documentata della situazione e, sulla base della stessa e tenendo presenti gli interessi degli investitori, applica una o più delle seguenti misure, documentando le ragioni della propria scelta: i) commissioni di liquidità sui rimborsi che riflettano adeguatamente il costo che l'FCM deve sostenere per reperire la liquidità e garantire che gli investitori che rimangono nel fondo non siano ingiustamente penalizzati qualora altri investitori riscattino le loro quote o azioni nel corso del periodo; ii) una sospensione dei rimborsi per un periodo non superiore a 15 giorni lavorativi. 2.   Se, su un periodo di 90 giorni, la durata complessiva delle sospensioni supera i 15 giorni, l'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o l'FCM di tipo LVNAV cessano automaticamente di essere un FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o un FCM di tipo LVNAV. L'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o l'FCM di tipo LVNAV ne informano immediatamente ogni investitore per iscritto e in modo chiaro e comprensibile. 3.   Dopo che il consiglio di amministrazione dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV ha determinato la linea di azione da intraprendere con riguardo a ciascuna delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), esso comunica tempestivamente i dettagli della decisione all'autorità competente dell'FCM in questione.
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Obblighi specifici per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e per gli FCM di tipo LVNAV (Art. 34 Regolamento (UE) 2017/1131) — Testo vigente | Portale Normativo