Art. 34
Obblighi specifici per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e per gli FCM di tipo LVNAV
In vigore dal 14 giu 2017
Obblighi specifici per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e per gli FCM di tipo LVNAV
1. Il gestore dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV istituisce, attua e applica in modo coerente procedure prudenti e rigorose di gestione della liquidità per garantire il rispetto delle soglie di liquidità settimanale applicabili a tali fondi. Le procedure di gestione della liquidità sono descritte chiaramente nel regolamento o nei documenti costitutivi del fondo, nonché nel prospetto.
Nel garantire il rispetto delle soglie di liquidità settimanale si applicano le seguenti procedure:
a)
ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale di cui all', paragrafo 1, lettera e), scende al di sotto del 30 % delle attività complessive dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV e i rimborsi giornalieri netti in un singolo giorno lavorativo superano il 10 % delle attività complessive, il gestore dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV informa immediatamente il suo consiglio di amministrazione, il quale procede a una valutazione documentata della situazione al fine di determinare l'opportuna linea d'azione da intraprendere, tenendo presenti gli interessi degli investitori, e decide se applicare una o più delle seguenti misure:
i)
commissioni di liquidità sui rimborsi che riflettano adeguatamente il costo che l'FCM deve sostenere per reperire la liquidità e garantire che gli investitori che rimangono nel fondo non siano ingiustamente penalizzati qualora altri investitori riscattino le loro quote o azioni nel corso del periodo;
ii)
restrizioni al rimborso («gates») che limitino la quantità di quote o azioni da rimborsare in qualsiasi giorno lavorativo a un massimo del 10 % delle quote o azioni dell'FCM per qualsiasi periodo non superiore a 15 giorni lavorativi;
iii)
una sospensione dei rimborsi per qualsiasi periodo non superiore a 15 giorni lavorativi; oppure
iv)
nessun provvedimento immediato al di là del rispetto dell'obbligo di cui all', paragrafo 2;
b)
ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale di cui all', paragrafo 1, lettera e), scende al di sotto del 10 % delle sue attività complessive, il gestore dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV informa immediatamente il suo consiglio di amministrazione, il quale procede a una valutazione documentata della situazione e, sulla base della stessa e tenendo presenti gli interessi degli investitori, applica una o più delle seguenti misure, documentando le ragioni della propria scelta:
i)
commissioni di liquidità sui rimborsi che riflettano adeguatamente il costo che l'FCM deve sostenere per reperire la liquidità e garantire che gli investitori che rimangono nel fondo non siano ingiustamente penalizzati qualora altri investitori riscattino le loro quote o azioni nel corso del periodo;
ii)
una sospensione dei rimborsi per un periodo non superiore a 15 giorni lavorativi.
2. Se, su un periodo di 90 giorni, la durata complessiva delle sospensioni supera i 15 giorni, l'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o l'FCM di tipo LVNAV cessano automaticamente di essere un FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o un FCM di tipo LVNAV. L'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o l'FCM di tipo LVNAV ne informano immediatamente ogni investitore per iscritto e in modo chiaro e comprensibile.
3. Dopo che il consiglio di amministrazione dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o dell'FCM di tipo LVNAV ha determinato la linea di azione da intraprendere con riguardo a ciascuna delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), esso comunica tempestivamente i dettagli della decisione all'autorità competente dell'FCM in questione.
Storico versioni
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