Art. 35
Sostegno esterno
In vigore dal 14 giu 2017
Sostegno esterno
1. L'FCM non riceve sostegno esterno.
2. Per sostegno esterno si intende il sostegno diretto o indiretto offerto all'FCM da terzi, tra cui il promotore dell'FCM, mirante a o avente l'effetto di garantire la liquidità dell'FCM o stabilizzarne il NAV per azione o quota.
Il sostegno esterno comprende:
a)
apporti di capitale da parte di terzi;
b)
acquisto da parte di terzi delle attività dell'FCM a prezzo gonfiato;
c)
acquisto da parte di terzi di quote o azioni dell'FCM al fine di fornirgli liquidità;
d)
concessione all'FCM da parte di terzi di qualsiasi tipo di garanzia esplicita o implicita o lettera di sostegno;
e)
ogni azione da parte di terzi mirante direttamente o indirettamente a mantenere il profilo di liquidità e il NAV per azione o quota dell'FCM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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