Art. 18

Concentrazione

In vigore dal 14 giu 2017
Concentrazione 1.   L'FCM non detiene più del 10 % di strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP emessi da un unico organismo. 2.   Il limite fissato al paragrafo 1 non si applica alla detenzione di strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'Unione, dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dalle loro banche centrali, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca dei regolamenti internazionali oppure da qualsiasi altro ente od organismo finanziario internazionale pertinente di cui fanno parte uno o più Stati membri.
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Concentrazione (Art. 18 Regolamento (UE) 2017/1131) — Testo vigente | Portale Normativo