Art. 16

Azioni o quote ammissibili degli FCM

In vigore dal 14 giu 2017
Azioni o quote ammissibili degli FCM 1.   L'FCM può acquisire le azioni o quote di altri FCM (FCM obiettivo) a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) non oltre il 10 % delle attività dell'FCM obiettivo può, conformemente al regolamento o ai documenti costitutivi del fondo, essere complessivamente investito in azioni o quote di altri FCM; b) l'FCM obiettivo non detiene azioni o quote dell'FCM acquirente. L'FCM le cui azioni o quote sono state acquisite non investe nell'FCM acquirente durante il periodo in cui l'FCM acquirente detiene azioni o quote di esso. 2.   L'FCM può acquisire le azioni o quote di altri FCM purché non oltre il 5 % delle proprie attività sia investito in azioni o quote di uno stesso FCM. 3.   L'FCM può investire, complessivamente, non oltre il 17,5 % delle proprie attività in azioni o quote di altri FCM. 4.   L'FCM è autorizzato a investire in azioni o quote di altri FCM a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'FCM in cui si intende investire è autorizzato a norma del presente regolamento; b) allorché l'FCM in cui si intende investire sia gestito, direttamente o per delega, dallo stesso gestore dell'FCM acquirente o da qualsiasi altra società con la quale il gestore dell'FCM acquirente sia collegato mediante gestione o controllo comuni o grazie ad una partecipazione rilevante diretta o indiretta, il gestore dell'FCM obiettivo in cui si intende investire, o tale altra società, non può chiedere commissioni di sottoscrizione o di rimborso per gli investimenti dell'FCM acquirente nelle azioni o quote dell'FCM in cui si intende investire; c) qualora l'FCM investa il 10 % o più delle proprie attività in azioni o quote di altri FCM: i) il prospetto di tale FCM rende noto il livello massimo delle commissioni di gestione che possono essere imputati allo stesso FCM e agli altri FCM in cui investe; e ii) la relazione annuale indica la quota massima delle commissioni di gestione imputati allo stesso FCM e agli altri FCM in cui investe. 5.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano agli FCM che sono FIA autorizzati conformemente all', ove si verifichino tutte le seguenti condizioni: a) gli FCM sono commercializzati esclusivamente attraverso un piano di risparmio dei dipendenti disciplinato dalla normativa nazionale e i relativi investitori sono solo persone fisiche; b) il piano di risparmio dei dipendenti di cui alla lettera a) consente agli investitori di riscattare il proprio investimento soltanto a condizioni di riscatto restrittive stabilite dalla normativa nazionale, in base alle quali i riscatti possono avvenire solo in determinate circostanze che non sono legate agli sviluppi del mercato. In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli FCM che sono OICVM autorizzati conformemente all', paragrafo 2, possono acquisire azioni o quote di altri FCM a norma dell'articolo 55 o 58 della direttiva 2009/65/CE, alle seguenti condizioni: a) gli FCM sono commercializzati esclusivamente attraverso un piano di risparmio dei dipendenti disciplinato dalla normativa nazionale e i relativi investitori sono solo persone fisiche; b) il piano di risparmio dei dipendenti di cui alla lettera a) consente agli investitori di riscattare il proprio investimento soltanto a condizioni di riscatto restrittive stabilite dalla normativa nazionale, in base alle quali i riscatti possono avvenire solo in determinate circostanze che non sono legate agli sviluppi del mercato. 6.   Gli FCM a breve termine possono investire soltanto in azioni o quote di altri FCM a breve termine. 7.   Gli FCM standard possono investire in azioni o quote di FCM a breve termine e di FCM standard.
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Azioni o quote ammissibili degli FCM (Art. 16 Regolamento (UE) 2017/1131) — Testo vigente | Portale Normativo