Art. 5
Procedure per la consultazione
In vigore dal 7 giu 2017
Procedure per la consultazione
1. Per le comunicazioni relative alla richiesta di consultazione e alla relativa risposta le autorità competenti utilizzano il mezzo più rapido tra quelli previsti all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità competente richiedente. In particolare, l'autorità competente richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimenti dell'autorità competente destinataria della richiesta.
2. Se l'informazione richiesta è o può essere detenuta da un'autorità competente di uno Stato membro diversa dall'autorità competente dello stesso Stato membro destinataria della richiesta, l'autorità competente destinataria della richiesta raccoglie prontamente le informazioni dall'altra autorità competente e le trasmette all'autorità competente richiedente conformemente all'.
3. Le autorità competenti cooperano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta.
4. Se durante la procedura che porta alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione emergono informazioni nuove o la necessità di informazioni aggiuntive, le autorità competenti cooperano per assicurare lo scambio di tutte le informazioni rilevanti. A tal fine sono usati i moduli di cui agli allegati I e II.
5. In deroga all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, durante gli ultimi 30 giorni lavorativi prima del termine per la valutazione della domanda di autorizzazione la richiesta di consultazione può essere presentata verbalmente, a condizione che l'autorità competente richiedente la confermi successivamente per iscritto, a meno che l'autorità competente destinataria della richiesta disponga altrimenti.
Storico versioni
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