Art. 2
Richiesta di consultazione
In vigore dal 7 giu 2017
Richiesta di consultazione
1. L'autorità competente richiedente trasmette la richiesta di consultazione in forma cartacea o per via elettronica al punto di contatto dell'autorità competente da consultare.
2. L'autorità competente richiedente presenta la propria richiesta di consultazione compilando il modulo di cui all'allegato I. Essa può allegare alla richiesta di consultazione qualsiasi documento o materiale di supporto ritenuto necessario a sostegno della richiesta.
Storico versioni
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