Art. 4

Risposta ad una richiesta di consultazione

In vigore dal 7 giu 2017
Risposta ad una richiesta di consultazione 1.   L'autorità competente destinataria della richiesta risponde a una richiesta di consultazione in forma cartacea o per via elettronica. La risposta è indirizzata al punto di contatto dell'autorità competente richiedente salvo altrimenti disposto da tale autorità. 2.   L'autorità competente destinataria della richiesta informa l'autorità competente richiedente di qualsiasi chiarimento essa ritenga necessario in relazione alle informazioni richieste. 3.   L'autorità competente destinataria della richiesta fornisce all'autorità competente richiedente compilando il modulo di cui all'allegato III, prima possibile ed al più tardi entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consultazione, le seguenti informazioni: a) le informazioni richieste nella richiesta di consultazione ed eventuali pareri o riserve in merito alla concessione dell'autorizzazione; b) ogni altra informazione essenziale che potrebbe influenzare la concessione dell'autorizzazione. 4.   Nel caso in cui ritenga probabile di non riuscire a rispettare il termine di cui al paragrafo 3, l'autorità competente destinataria della richiesta ne informa prontamente l'autorità competente richiedente, indicando i motivi del ritardo e la data prevista per la risposta. Essa la informa altresì regolarmente sullo stato di preparazione della risposta. 5.   Se l'autorità competente destinataria della richiesta non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo, essa fornisce le informazioni in modo da garantire che eventuali provvedimenti necessari possano essere presi rapidamente, rispettando il termine di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.
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Risposta ad una richiesta di consultazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2017/981) — Testo vigente | Portale Normativo