Art. 6
Utilizzo delle informazioni
In vigore dal 7 giu 2017
Utilizzo delle informazioni
1. Se le informazioni fornite dall'autorità competente destinataria della richiesta sono riportate nella risposta dell'autorità competente richiedente alla domanda di autorizzazione, l'autorità competente richiedente informa l'autorità competente destinataria della richiesta prima di informarne il richiedente l'autorizzazione.
2. In caso di richiesta di divulgare informazioni che un'autorità competente ha ricevuto da un'altra autorità competente, l'autorità competente destinataria della richiesta di divulgazione ne dà notifica all'altra autorità competente prima di divulgare le informazioni e fa valere, se appropriato, le eventuali esenzioni o prerogative previste dalla legge in relazione a tali informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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